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Detraibilità fiscale costi per l'acquisto di medicinali Il cittadino ha l'onere di conservare gli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie e le copie, anche fotostatiche, delle ricette mediche ovvero, nel caso di farmaci di automedicazione, deve rendere l'autocertificazione che attesta la necessità dell'acquisto di detti farmaci. In primo luogo è opportuno ribadire che, anche alla luce di quanto testualmente previsto dalle istruzioni al modello Unico/2004, alle farmacie non incombe alcun altro obbligo di certificazione dei corrispettivi introitati a fronte delle cessioni di medicinali con o senza obbligo di prescrizione medica, oltre a quello di emettere il relativo scontrino fiscale. Come indicato a pag. 91 delle istruzioni per la compilazione al mod. Unico/2004, approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004 e pubblicate sul S.O. n. 55 alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2004, sarà infatti onere del contribuente, al fine di consentire al CAAF di operare la prescritta detrazione di imposta nella misura del 19%, sulla parte che eccede la franchigia di EU. 129,11, conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In ordine a tale certificazione dei corrispettivi, le farmacie possono continuare ad utilizzare gli strumenti di certificazione dei corrispettivi già in uso (scontrini fiscali "ordinari"). In alternativa allo scontrino ordinario, in base al DPR 696/1996, è stata introdotta la facoltà (e non l'obbligo) di emettere il cosiddetto “scontrino fiscale parlante" per documentare il pagamento del ticket o l'acquisto delle specialità medicinali. Per quanto concerne le spese sostenute per i ticket, tale documentazione "potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta''. In ordine alle spese per l'acquisto di medicinali per i quali e' necessaria la prescrizione medica (rimborsabili o meno dal SSN) acquistati per contanti, la documentazione necessaria ai fini della detraibilità potrà essere costituita da copia della ricetta redatta dal medico sul proprio ricettario personale nonché dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, attestante l'importo corrisposto dal cittadino. Relativamente infine alle spese sanitarie relative ai medicinali acquistabili senza prescrizione medica, "il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare 1 'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno". Appare utile ribadire che la predisposizione dell'autocertificazione é di esclusiva competenza del cittadino. come pure a quest'ultimo incombe l'obbligo di acquisire e conservare la relativa documentazione Giustificativa (gli scontrini fiscali). Pertanto far attestare al farmacista che sono stati ceduti agli assistiti farmaci, viene ad operare una sostanziale inversione dell'onere della prova, trasferendo in capo al titolare di farmacia un adempimento che la legge attribuisce, viceversa, al cittadino-contribuente. Per maggiore completezza si segnala infine che, in base alla previsione contenuta nell'art. 32 della legge 342/2000, nonché di un'apposita precisazione resa dall'Agenzia delle Entrate a chiarimento di dubbi sulla compilazione del modello Unico, sono detraibili nella misura del 19% dall'IRPEF le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, con il limite massimo annuo di EU. 387,34 ed una franchigia di EU. 129,11. Tra tali spese sono ricomprese, oltre alle spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario, anche quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti. La detrazione fiscale (spese sanitarie - franchigia = EU. 500,00) Sono detraibili tutte le spese sanitarie, anche quelle sostenute per i familiari a carico. I documenti vanno conservati per cinque anni: quindi fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Detrazione dei medicinali Le spese per i farmaci acquistabili anche senza ricetta medica e per i farmaci omeopatici si ottiene allegando lo scontrino fiscale alla ricetta medica (se la si possiede) oppure allegando tutti gli scontrini dell'anno alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La dichiarazione è unica per tutti gli acquisti compiuti nell'anno, è esente da bollo e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido. Cos'altro si può detrarre
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